Solidaria: Donazioni

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Donazioni
Deducibilità e detraibilità fiscale

Con la legge comunemente chiamata “Più dai meno versi” (L. 80/2005) sono state introdotte delle novità nelle agevolazioni fiscali riguardanti le erogazioni liberali (in denaro e in beni) donate a favore delle Onlus.

 

I soggetti destinatari di tali agevolazioni fiscali sono persone fisiche e aziende (enti soggetti all’IRES).

 

La L. 80/2005 non sostituisce la legislazione precedente relativa alle agevolazioni fiscali ma piuttosto ne rappresenta un’integrazione ed un’alternativa.

La stessa L. 80/2005 prevede uno specifico DIVIETO DI CUMULO delle due agevolazioni che sono quindi alternative.

 

Il donatore può scegliere di quale agevolazione usufruire tra:

 

       DETRAIBILITA’ FISCALE legislazione previgente regolamentata nel TUIR (Testo Unico sulle imposte e sui Redditi)

 

        DEDUCIBILITA’ FISCALE introdotta dalla L. 80/2005

 

La scelta può essere fatta sulla base dell’agevolazione che risulterà più vantaggiosa per il beneficiario.

 

Chiarimenti terminologici:

detrazioni fiscali: somme sottratte alle imposte da pagare calcolate. Si pagano meno tasse.

deduzioni fiscali: somme che si sottraggono al reddito su cui si calcolano le imposte.

 

Fonte: “Guida alla nuova legge sulle donazioni” Celivo, luglio 2005


Benefici fiscali per le persone fisiche
Sono beneficiari di tali agevolazioni le persone fisiche titolari di uno o più dei seguenti redditi: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi diversi.
 
Detrazione fiscale:
detrazione da imposta lorda di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro
(detrazione massima = 393,00 euro)
Rif.: art. 13-bis, lett. i-bis) D.P.R. 917/86 del TUIR
 
IN ALTERNATIVA
 
Deduzione fiscale:
deduzione delle donazioni (“liberalità in denaro o in natura”) a favore delle Onlus fino al 10% del reddito imponibile con un tetto massimo di 70.000 euro.
Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) D.P.R. 917786 modificato dal D:L. 35/05 conv. In L. 80/05


Benefici fiscali per le aziende
Sono beneficiari di tali agevolazioni gli enti soggetti all’IRES (imposta sul reddito delle società):
S.p.A., S.a.p.A., S.r.L., Società Cooperative e Società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
 
 
Deduzione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore di una Onlus per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro o in misura pari al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Rif.: art.100, comma 2, lett H) D.P.R. 917/86 del TUIR
 
oppure
 
Deduzione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore di una Onlus del 10% del reddito complessivo dichiarato nella misura massima di 70.000 euro.

Rif.: art. 14 del D.L, 35/05 conv. in L. 80/05.

 

 

Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi applicabili di deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS
Redditi Azienda al netto dell’erogazione
Limiti MASSIMI applicabili per la deducibilità di donazioni a ONLUS
Reddito negativo o minore di 20.658,28
2.065,83
Reddito da 20.658,28 a 700.000,00
Applicazione del 10%
Reddito da 700.000,00 a 3.5 mln
70.000,00
Redditi superiori a 3.5 mln
2%

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